IL GIUDICE DI PACE

    Vista   la   sentenza   n. 3  del  9  gennaio  1997  della  Corte
costituzionale;
    Visto   l'art. 116,  comma  13  del  codice  della  strada,  come
modificato con legge n. 507/1999;
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Rilevato  che:  con  la  citata  sentenza  del  1997  la Corte ha
censurato  come  illegittima  la  differenza  di  trattamento  allora
esistente per i trasgressori dell'art. 125/3 C.d.S. (che, in possesso
di  sola  patente  cat.  B,  avessero  condotto autoveicoli di classe
superiore,   come  autobus  od  autosnodati)  e  per  i  trasgressori
dell'art. 116/13 C.d.S. (che, in possesso della stessa patente cat. B
e  percio'  abilitati  alla  guida  di  motocicli  fino a 125 c.c. di
cilindrata  e  11  kw. di potenza, avessero invece condotto motocicli
con  caratteristiche  superiori),  essendo  la  prima  ipotesi punita
all'epoca  con  sanzione  amministrativa  e  la  seconda con sanzione
penale;
        che  con  decreto d.lgs. n. 507 del 30 dicembre 1999 il reato
di  guida  senza patente, previsto appunto dal citato art. 116, comma
13 C.d.S., e' stato depenalizzato;
        che  pur  dopo tale depenalizzazione, tuttavia, appare ancora
sussistete  una  differenza  di trattamento difficilmente spiegabile:
poiche' - a parita' di pericolo - la guida con sola patente cat. B di
un  motociclo  superiore  a 125 c.c. e' equiparata dall'art. 116 alla
guida  senza  alcuna patente e percio' punita con sanzione (da 4 a 16
milioni  di lire) enormemente piu' severa, rispetto a quella (da lire
242.400  a  lire 969.600) prevista invece dall'art. 125 per l'analogo
comportamento  di  chi, con la stessa patente B, conduca un automezzo
per il quale sia richiesta una patente superiore;
        che  in tale perdurante disparita' di trattamento puo' ancora
ravvisarsi una violazione dell'art. 3 della Costituzione;
        che  appare  fondato,  percio',  il  dubbio di illegittimita'
costituzionale  dell'art. 116,  comma  13  del  Codice  della  Strada
(d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285), nella parte in cui non differenzia la
ipotesi  di guida di un motociclo di oltre 125 cc. con patente cat. B
(che, come detto, abilita a condurre motocicli, solo se di cilindrata
inferiore o pari a 125 cc.) da quella di guida dello stesso motociclo
senza patente alcuna;